IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2133,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sul'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  degli  studi  di Padova e convalidati dal Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Padova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nella  normativa  generale  sulle  scuole  dirette  a fini speciali
all'art.  317,  contenente  l'elencazione  delle  scuole,  la  scuola
diretta  a  fini speciali per tecnici di "fisiochinesiterapia e della
riabilitazione" muta  la  denominazione  in  scuola  diretta  a  fini
speciali per "terapisti della riabilitazione".
  Gli  articoli  dello  statuto  vigente  relativi  alla  scuola  per
"tecnici di fisiochinesiterapia e della riabilitazione sono soppressi
e   sostituiti   dai   seguenti   nuovi   articoli   preceduti  dalla
intitolazione:
                    Scuola diretta a fini speciali
                  per terapisti della riabilitazione
  Art.  339.  -  E'  istituita  la scuola diretta a fini speciali per
terapisti della riabilitazione presso l'Universita'  degli  studi  di
Padova.
  La  scuola  ha lo scopo di dare una preparazione teorico-pratica su
problemi della riabilitazione dei  minorati  fisici,  psichici  e  di
quelli   affetti  da  disturbi  delle  funzioni  corticali  superiori
suscettibili  di  recupero  funzionale   e   sociale,   mediante   la
rieducazione motoria, la riabilitazione cognitiva, le terapie fisiche
e chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio.
  La  scuola  rilascia  il diploma di terapista della riabilitazione,
indirizzo   neurologico   ed   indirizzo   riabilitazione    apparato
locomotore.
  Art.  340.  -  Il  corso di studi ha la durata di tre anni e non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Al   termine  del  secondo  anno  lo  studente  indica  l'indirizzo
prescelto.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In  base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
quindici  per  ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque
studenti.
  Art. 341. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola  provvedono  le  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.
  Art.  342.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati,
e'  subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con
domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e  dalla
valutazione  del  voto  di  diploma di scuola secondaria superiore in
misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Art. 343. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato
motore;
   fisiologia   generale,   del   sistema   nervoso  e  dell'apparato
locomotore;
   chinesiologia;
   psicologia;
   igiene e medicina sociale;
   fisioterapia;
   nozioni di medicina generale;
   inglese scientifico (*).
  2› Anno:
   nozioni di neurologia;
   nozioni di ortopedia e traumatologia;
   psicologia e psicometria;
   riabilitazione   spciale  (in  geriatria,  reumatologia,  malattie
apparato cardio-respiratorio);
   nozioni di fisioterapia;
   nozioni di chinesiterapia;
   metodologie riabilitative I;
   teoria e pratica della riabilitazione I;
   nozioni di neuropsichiatria infantile;
   terapia occupazionale;
   terapia del linguaggio.
  3› Anno (indirizzo neurologico):
   psichiatria;
   terapia strumentale;
   neuropsicologia e psicolinguistica;
   diagnostica strumentale applicata alla riabilitazione;
   metodologie riabilitative II;
   teoria e pratica della riabilitazione II.
___________
   (*)  L'esame relativo a tale corso si svolgera' mediante colloquio
e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato  entro  il  primo
biennio.
  3› Anno (indirizzo riabilitazione apparato locomotore):
   fisioterapia;
   protesi ortopedica;
   nozioni teoriche pratiche di pronto soccorso;
   nozioni teoriche pratiche di chinesiterapia posturale e ginnastica
respiratoria;
   chinesiterapia;
   nozioni teorico-pratiche di ginnastica medica;
   nozioni teorico-pratiche di reumatologia.
  Gli studenti sono tenuti altresi' a frequentare un corso di inglese
scientifico.
  Art.  344.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti reparti:
   servizio di riabilitazione ortopedica;
   servizio di recupero e riabilitazione funzionale;
   servizio di recupero e rieducazione funzionale;
   clinica ortopedica;
   divisione di reumatologia;
   clinica delle malattie nervose e mentali;
   divisione di pneumologia (sezione aggregata di fisiochinesiterapia
respiratoria);
   divisione universitaria di cardiologia.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
specializzando  un  adeguato  periodo  di  esperienza e di formazione
professionale.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art. 345. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se
abbia frequentato i corsi e superato gli esami  prescritti  ed  abbia
ottenuto  un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi,  ha  valore  di
esame  di  Stato.  L'esame  di  diploma  e'  sostenuto davanti ad una
commissione presieduta dal rettore o da un professore  ordinario  suo
delegato.
  La  commissione  e'  costituita secondo le norme vigenti in materia
universitaria.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 28 febbraio 1989
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1989
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 79