IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sul'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 317, contenente l'elencazione delle scuole, la scuola diretta a fini speciali per tecnici di "fisiochinesiterapia e della riabilitazione" muta la denominazione in scuola diretta a fini speciali per "terapisti della riabilitazione". Gli articoli dello statuto vigente relativi alla scuola per "tecnici di fisiochinesiterapia e della riabilitazione sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli preceduti dalla intitolazione: Scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione Art. 339. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione presso l'Universita' degli studi di Padova. La scuola ha lo scopo di dare una preparazione teorico-pratica su problemi della riabilitazione dei minorati fisici, psichici e di quelli affetti da disturbi delle funzioni corticali superiori suscettibili di recupero funzionale e sociale, mediante la rieducazione motoria, la riabilitazione cognitiva, le terapie fisiche e chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio. La scuola rilascia il diploma di terapista della riabilitazione, indirizzo neurologico ed indirizzo riabilitazione apparato locomotore. Art. 340. - Il corso di studi ha la durata di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Al termine del secondo anno lo studente indica l'indirizzo prescelto. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque studenti. Art. 341. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facolta' di medicina e chirurgia. Art. 342. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo. Art. 343. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato motore; fisiologia generale, del sistema nervoso e dell'apparato locomotore; chinesiologia; psicologia; igiene e medicina sociale; fisioterapia; nozioni di medicina generale; inglese scientifico (*). 2 Anno: nozioni di neurologia; nozioni di ortopedia e traumatologia; psicologia e psicometria; riabilitazione spciale (in geriatria, reumatologia, malattie apparato cardio-respiratorio); nozioni di fisioterapia; nozioni di chinesiterapia; metodologie riabilitative I; teoria e pratica della riabilitazione I; nozioni di neuropsichiatria infantile; terapia occupazionale; terapia del linguaggio. 3 Anno (indirizzo neurologico): psichiatria; terapia strumentale; neuropsicologia e psicolinguistica; diagnostica strumentale applicata alla riabilitazione; metodologie riabilitative II; teoria e pratica della riabilitazione II. ___________ (*) L'esame relativo a tale corso si svolgera' mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio. 3 Anno (indirizzo riabilitazione apparato locomotore): fisioterapia; protesi ortopedica; nozioni teoriche pratiche di pronto soccorso; nozioni teoriche pratiche di chinesiterapia posturale e ginnastica respiratoria; chinesiterapia; nozioni teorico-pratiche di ginnastica medica; nozioni teorico-pratiche di reumatologia. Gli studenti sono tenuti altresi' a frequentare un corso di inglese scientifico. Art. 344. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti: servizio di riabilitazione ortopedica; servizio di recupero e riabilitazione funzionale; servizio di recupero e rieducazione funzionale; clinica ortopedica; divisione di reumatologia; clinica delle malattie nervose e mentali; divisione di pneumologia (sezione aggregata di fisiochinesiterapia respiratoria); divisione universitaria di cardiologia. La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 345. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le norme vigenti in materia universitaria. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 28 febbraio 1989 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1989 Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 79